CONSIDERATO CHE:
a) le "SOSPENSIONI" di cui trattasi, iniziate da tempo, continuano a perdurare nonostante le molteplici Sollecitazioni e Comunicazioni (purtroppo non formali) più volte presentate alle:
Amm.ne Comunale Ponzano Romano, Stazione Carabinieri locali, ACEA ATO2 .... etc.
b) “CI RITENIAMO" danneggiati ed obbligati a discutere urgentemente e pubblicamente nel rispetto delle persone anziane e/o svantaggiate locali, viste le ultime seguenti recenti sospensioni, di cui continueremo a tenere traccia per futura condivisibile memoria:
1. dal giorno 27/06/20 alle ore 20:20 al 29/06/20 ore 18:50
2. dal giorno 01/07/20 alle ore 6:10 al 02/07/20 ore 4:10
3. dal giorno 26/07/20 alle ore 16:00 al 28/07/20 ore 15:00
4. dal giorno 30/07/20 alle ore 19:20 al 05/08/20 ore 1:30
5. dal giorno 12/09/20 alle ore 9:25 al 12/09/20 ore 23:15
6. dal giorno 21/09/20 alle ore 20:35 al 23/09/20 ore 7:30
7. dal giorno 20/10/20 alle ore 13,30 al …………………..
c) “VISTE E CONSIDERATE” le responsabilità attribuite ad ACEA ATO2 contenute nei seguenti articoli nella CONVENZIONE ESISTENTE per I SERVIZI EROGATI (riportiamo gli articoli significativi).
Art. 1
ART. 1 – Distribuzione dell’acqua e pressione in rete L’ACEA somministra acqua nel territorio del Comune di Roma nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione aziendali in esercizio con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente regolamento. Per le zone servite da reti aziendali e per le quali l’Amministrazione Comunale non stia comunque procedendo alla urbanizzazione, l’ACEA potrà, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, concedere la somministrazione idrica alle condizioni poste dal successivo art. 4, punto II, ferme restando le disposizioni generali del presente Regolamento. La pressione, riferita al piano stradale, con la quale viene di norma distribuita l’acqua non sarà inferiore all’altezza massima consentita per i fabbricati della zona, aumentata di 10 metri e comunque non superiore a 100 metri di colonna d’acqua (kg/cmq.) sempre riferita al piano stradale. Qualora l’altezza dei fabbricati ecceda il limite massimo di m. 35 ed in tutti i casi nei quali per temporanea deficienza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, anche se di altezza inferiore ai 35 m.., gli utenti potranno provvedere, previa autorizzazione dell’ACEA, al sollevamento dell’acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria, per una regolare alimentazione dei fabbricati. L’acqua viene somministrata con le norme del presente Regolamento, che fanno parte integrale di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritte. In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che l’ACEA riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i sostituiti i Regolamenti precedentemente applicati.
Art. 4
ART. 4 – Contratto di somministrazione – Versamenti I) – L’ACEA, accertata la possibilità della somministrazione, redigerà il preventivo dettagliato dei lavori per l’opera di presa, definita nel successivo art.13, sulla base dell’elenco dei prezzi della tabella “G”, riportata in appendice. Il richiedente sarà inviato a sottoscrivere il formale contratto di utenza,
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contestualmente al versamento delle seguenti somme: a) anticipazione del costo dell’opera di presa, pari all’importo del preventivo, aggiornato alla data di stipula del contratto mediante la percentuale di revisione prezzi, computata con i criteri indicati nella già citata tabella “G” ed approvata con apposita deliberazione della Commissione Amministratrice dell’ACEA. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’utente richiedente una qualsiasi modifica o variante delle opere previste dal preventivo, ovvero tale modifiche o variante si rendesse necessaria per fatti o situazioni di cui l’utente è competente o responsabile, l’ACEA rimetterà all’utente medesimo una fattura con il dettaglio delle eventuali maggiori spese, sempre valutate con i pressi di cui all’elenco della tabella “G”. b) un deposito infruttifero in contanti, pari all’importo dei consumi impegnati per il periodo di un semestre. Tale deposito, che viene versato a garanzia dei pagamenti, può essere variato nel caso di eventuali variazioni di tariffe superiori al 100% di quelle in base alle quali è costituito il deposito. Alla scadenza del contratto, il deposito darà restituito all’utente con detrazione di quanto fosse da lui dovuto all’ACEA per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione. Le Amministrazioni pubbliche e le istituzioni di assistenza e di beneficenza, legalmente riconosciute, sono esonerate dal versamento del deposito a garanzia consumi. II) – Ove l’ACEA si avvalga della facoltà di cui all’articolo 1 comma secondo e cioè di somministrare acqua anche in zone non servite da reti di distribuzione aziendale ed in cui il Comune non preveda interventi di urbanizzazione, il richiedente dovrà altresì corrispondere all’atto della stipula del contratto di somministrazione, un contributo a fondo perduto pari al costo che l’Azienda dovrà sostenere per l’impianto della nuova condotta di distribuzione, commisurata alla nuova utenza richiesta (diametro minimo 60 mm.) e della lunghezza pari alla distanza tra il punto più vicino della rete di distribuzione e la derivazione prevista per l’alimentazione delle utenze. Tale contributo verrà applicato quando la lunghezza della nuova condotta, come sopra definita, risulti superiore al ml. 40 e per la parte eccedente detta distanza.
Qualora l’allacciamento della rete idrica venga effettuato nell’interesse di più richiedenti, il costo dell’impianto sarà ripartito tra gli stessi in misura proporzionale al quantitativo di acqua da ciascuno impegnato. Nel caso in cui l’Azienda esegua opere di distribuzione eccedenti quelle necessarie per soddisfare l’originaria richiesta di acqua come dai due comma precedenti il costo afferente la maggior portata della condotta, sempre che il Comune non proceda all’urbanizzazione della zona, è posto a carico degli utenti allacciati successivamente in misura proporzionale ai rispettivi consumi impegnati, nonché il cloro che richiedano un aumento dei consumi già impegnati, in misura proporzionale alla variazione accordata. Ai fini di cui sopra, il contributo gravante sui richiedenti la somministrazione sarà determinato dalla Commissione Amministratrice ACEA in base ai costi forfettizzati, per ciascun diametro di condotta in opera. Detti costi sono revisionabili annualmente sulla base dei costi unitari di materiali a mano d’opera. Il tutto come indicato in appendice.
Art. 19 .... ??? !!!
ART. 19 – Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione L’ACEA non risponde dei danni conseguenti all’interruzione del flusso dell’acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma s’impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso. Per quanto possibile l’ACEA cercherà di avvertire preventivamente della interruzione, tuttavia l’utente non potrà pretendere per l’interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese. Perdurando la sospensione dell’acqua per un periodo superiore a giorni quindici consecutivi, l’utente avrà diritto, dietro richiesta, ad un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi. La riduzione non sarà accordata, però, se la sospensione risulti dovuta a fatto dell’utente o dei suoi inquilini o dipendenti. All’infuori di detto abbuono l’ACEA non sarà tenuta ad altro indennizzo di sorta.
Nell’Attesa di una Vs specifica “CONVOCAZIONE”
alleghiamo di seguito le N° 220 condivisioni e sottoscrizioni degli abitanti di PONZANO ROMANO agli argomenti contenuti nella presente e precedenti note riferite al medesimo oggetto.
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