giovedì 15 ottobre 2020

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito ai nastri di partenza

@ - La comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito da superbonus 110% va fatta entro il 16 marzo.


Al via da oggi, 15 ottobre 2020, la possibilità di comunicare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito a fronte del superbonus 110%.

Ricordiamo, infatti, che per il superbonus, il beneficiario può, in luogo della detrazione fiscale (da godere in 5 quote annuali di pari importo), optare per lo sconto diretto nella fattura (se l’impresa esecutrice dei lavori lo accorda) oppure per la cessione del credito a terzi soggetti (inclusa l’impresa esecutrice degli interventi ed istituti di credito e finanziari).

La convenienza tra detrazione, sconto o cessione del credito, dipende da diversi fattori e dalle diverse esigenze del beneficiario del medesimo superbonus.

Sconto in fattura o cessione del credito per il superbonus 110%: termini e modalità della comunicazione
L’opzione per lo sconto o la cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposito modello approvato in prima battuta con il Provvedimento dell’8 agosto 2020 e successivamente modificato con il Provvedimento del 12 ottobre 2020 (quest’ultimo ha approvato anche le specifiche tecniche per l’invio).
La comunicazione dell’opzione va inviata, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Esempio
Considerando che il superbonus 110% spetta, per ora, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021, ne consegue che, ad esempio, per spese sostenute a novembre 2020 che danno diritto al beneficio fiscale a fronte del quale si opta per lo sconto o cessione, la comunicazione va inviata entro il 16 marzo 2021. Per quelle sostenute nel 2021, la comunicazione, invece va fatta entro il 16 marzo 2022.
Laddove la cessione del credito riguardi le rate residue, la comunicazione va fatta entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Si rimanda, invece, all’apposito articolo per capire chi sono i soggetti cui spetta effettuare la comunicazione in esame.

Sconto in fattura e cessione del credito: si parte oggi. Ultimi aggiornamenti e due passaggi
Ecco quali sono gli interventi per i quali è possibile la cessione del credito o lo sconto fattura: dal 15 ottobre l'opzione è esercitabile.
Dopo la revisione al modello e l’introduzione delle specifiche tecniche è possibile procedere con l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, efficienza energetica e rischio sismico.
Il contribuente può procedere con la detrazione fiscale di una determinata % di spesa dall’imposta lorda, ma alternativamente, è possibile optare per la richiesta uno sconto in fattura, da parte del fornitore che hanno effettuato i lavori sugli immobili.

Inoltre, un’altra interessante opzione esercitabile da parte del contribuente è quella di cedere l’ammontare della detrazione ad un soggetto terzo (banche, assicurazioni, altri intermediari finanziari).

Cessione del credito o sconto in fattura: gli interventi
Ecco di seguito quali sono gli interventi per i quali è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura:
  • tutti gli interventi connessi al Sismabonus
  • tutti gli interventi connessi al Superbonus
  • tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • bonus facciate
  • installazione di pannelli solari e fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per i lavori iniziati prima del mese di luglio 2020?
Per le spese sostenute da luglio 2020 fino a dicembre 2021 il provvedimento permette di beneficiare dello sconto in fattura.

Pertanto, non conta quando siano iniziati i lavori, ma è importante la data del pagamento della prestazione.

I pagamenti effettuati a novembre 2020 per un intervento iniziato a marzo 2020 potranno beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito.

La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 2/E/2020 sottolinea che le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, dovranno fare fede alla data di fine lavori, indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Primo step, scelta del professionista
Il primo step riguarda la necessità di reperire un buon professionista (geometra, ingegnere, architetto) che dovrà redigere le varie asseverazioni tecniche da inviare all’ENEA, oltre che le pratiche energetiche ed edilizie necessarie.

Secondo Step: produrre la documentazione necessaria
Il professionista dovrà ricevere l’attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento e verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il cliente dovrà ottenere un visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato: esperto contabile, commercialista consulente del lavoro.

In caso di cessione del credito si dovrà valutare le varie proposte delle banche e si dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario.

In mancanza di tale comunicazione, la cessione del credito è inefficace.

La procedura di sconto in fattura è molto più snella della cessione: il fornitore recupererà lo sconto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in 5 quote annuali.

Omesso pagamento IMU: le conseguenze per il superbonus 110%
Per godere del bonus ristrutturazioni è richiesto di conservare le ricevute di pagamento IMU. Vediamo se lo stesso vale anche per il superbonus 110%.

E arrivata in redazione questa domanda:
“Tra i documenti da conservare per godere del bonus ristrutturazione è richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’IMU sull’immobile oggetto dei lavori edilizi. Chiediamo se lo stesso è richiesto ai fini del superbonus 110% di cui al decreto Rilancio”.

Rispondiamo, quindi, con questo articolo al nostro lettore.

Elenco documenti da conservare nel bonus ristrutturazione
Come si evince dalla guida al bonus ristrutturazione (detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio), chi gode dell’agevolazione deve conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i documenti indicati nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico (parlante) con cui sono state pagate le spese, è necessario conservare:
  • le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione
  • la domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito
  • le ricevute di pagamento dell’imposta comunale (IMU), se dovuta
  • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali
  • la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • le abilitazioni amministrative richieste (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, è sufficiente la certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui quest’ultimo attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indica la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Documenti da conservare in caso di superbonus 110%
Ai fini del superbonus 110%, come elencato nella Circolare n. 24/E del 2020, occorre conservare, anche qui, le fatture o le ricevute fiscali delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi ed il bonifico di pagamento.

Se i lavori sono fatti dall’inquilino o dal comodatario, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di casa che autorizza i lavori.

Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera dell’assemblea e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio).

Se poi trattasi di lavori di efficientamento energetico o di interventi antisismici occorre l’asseverazione del tecnico e conservare la ricevuta di trasmissione all’ENEA. E se si opta per la cessione del credito o sconto in fattura c’è anche necessità del visto di conformità rilasciato dal commercialista, consulente del lavoro, ecc.

Dunque, a differenza del bonus ristrutturazione, per il superbonus 110% non è richiesto di conservare ed esibire la ricevuta di pagamento dell’IMU dovuta sull’edificio oggetto dei lavori.

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